Divorzio

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Divorzio congiunto

Quando vi sia accordo tra i coniugi su tutte le condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (a mezzo dei rispettivi difensori o di uno solo che rappresenta entrambi) (questioni patrimoniali, mantenimento coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale) è possibile depositare un ricorso congiunto.

Divorzio contenzioso

Nel caso non vi sia accordo sulle condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio potrà richiedersi l’intervento del Tribunale. In tale ipotesi, è il giudice che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi.

Modifica delle condizioni di divorzio

Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata o revocata dal Tribunale su istanza di uno degli ex coniugi qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto – rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.

Divorzio con negoziazione assistita

La normativa prevede la possibilità per i coniugi di procedere con l’accordo per la definizione della regolamentazione degli aspetti personali e patrimoniali attraverso la procedura della negoziazione assistita senza l’intervento del giudice e con l’assistenza di un difensore per parte.

Accordi una tantum

In sede di divorzio la legge dà la possibilità alle parti di scegliere le modalità con cui assolvere l’obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell’altro: con l’assegno divorzile, o, in alternativa, con un’attribuzione in un’unica soluzione che può risolversi o con la corresponsione di una somma di denaro – da non dichiararsi ai fini dell’irpef – o mediante il trasferimento di un bene immobile o di altro diritto reale. Nel caso di liquidazione “una tantum” è però necessario l’accordo delle parti e l’accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.

Pensione di reversibilità

È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata all’ex coniuge superstite legalmente divorziato e titolare di un assegno di mantenimento.

Diritto al TFR

È il diritto del coniuge titolare di un assegno divorzile non passato a nuove nozze, a ottenere una percentuale, dell’indennità di fine rapporto maturata dall’ex coniuge.