Separazione

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Separazione consensuale
La separazione può trovare una definizione consensuale se i coniugi (a mezzo dei rispettivi difensori o di uno solo che rappresenta entrambi) riescono ad accordarsi su ogni questione relativa alla risoluzione della crisi coniugale (questioni patrimoniali, mantenimento coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale). Con l’accordo è possibile regolamentare anche questioni che in via giudiziale non potranno avere ingresso nel procedimento giudiziale (trasferimenti immobiliari, uso delle seconde case, divisione dei beni mobili)
Separazione giudiziale
Quando non vi è accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla regolamentazione delle condizioni potrà richiedersi l’intervento del Tribunale con il deposito di un ricorso per la separazione giudiziale.
In tale ipotesi, è il giudice che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi (anche con riferimento ai figli) e che, in presenza di determinati presupposti, pronuncia l’addebito.
Modifica condizioni di separazione
Le condizioni della separazione sono sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
Separazione con negoziazione assistita
La normativa prevede la possibilità per i coniugi di procedere con l’accordo per la definizione della regolamentazione degli aspetti personali e patrimoniali attraverso la procedura della negoziazione assistita senza l’intervento del giudice e con l’assistenza di un difensore per parte.